L’attestazione della congruità della spesa può essere rilasciata da un tecnico abilitato al rilascio delle asseverazioni in materia edilizia.
L’art. 1, c. 1, lett. b), del Decreto anti-frodi ha esteso l’obbligatorietà del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese ai bonus diversi dal Superbonus: Bonus ristrutturazione, Ecobonus ordinari, Bonus facciate e Sismabonus.
L’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a partire dal 12 novembre 2021, data di entrata in vigore del Decreto anti-frodi.
IL DECRETO IN BREVE:
“omissis…Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica. Nelle more dell’adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.”
Questo comporta che, per determinare la congruità dei prezzi, il tecnico dovrà far riferimento:
- ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lett. a) dell’articolo 119 del Decreto rilancio e all’Allegato A, punto 13.1, del d.m. 6 agosto 2020: prezzari DEI, Regionali e delle province autonome.
- valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, dal MITE (ancora non emanato);
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Mentre, nell’attesa che venga adottato il decreto del MITE, dovranno essere utilizzati i prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
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Ricorda che all’interno della legge di Bilancio 2022 è stato ribadito che la parcella del professionista asseveratore è detraibile!